Statuto

Edizione emendata, 11.11.2010

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. È costituita l'Associazione culturale "C.T.E. - Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia", con sede a Milano in via Giacomo Zanella 36*, associazione retta dal presente statuto.

Art. 2. L'associazione ha scopi esclusivamente culturali ed in particolare lo studio ed il perfezionamento della industrializzazione dell'edilizia, mediante pubblicazioni, conferenze, concorsi, convegni, viaggi di studio, corsi di perfezionmento, raccolta di documentazione tecnico-scientifica ed ogni altro mezzo idoneo. in questo ambito l'associazione promuoverà la collaborazione a livello culturale, tecnico e scientifico fra gli Enti, le industrie, gli istituti e i Tecnici italiani e stranieri interessati alla industrializzazione edilizia. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3. L'Associazione ha sede in Milano, Via G. Zanella 36.*

Art. 4. L'Associazione ha durata illimitata.

* L'attuale sede legale è in Via Luigi Manfredini 1  Milano.

Patrimonio
Patrimonio

Art. 5.    Le entrate della Associazione sono costituite:
a)    dalle quote associative dei Soci individuali;
b)    dalle quote associative dei Soci collettivi;
c)    dalle quote associative dei Soci juniores;
d)    da qualunque altro provento corrisposto da terzi, finalizzato agli scopi dell'Associazione.

Soci
Soci

Art. 6. I Soci si distinguono in Soci individuali, Soci collettivi e Soci juniores.
La loro ammissione, tranne per i Soci fondatori, e' subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Sono Soci fondatori quelli individuali o collettivi, che hanno dato la loro adesione all'Associazione entro il 30 settembre 1975.
a) possono essere Soci individuali i tecnici e gli studiosi in genere interessati all'industrializzazione dell'edilizia;
b) possono essere Soci collettivi:
I) Scuole ed Istituti didattici e scientifici, Centri di ricerca ed Enti Culturali;
II) Associazioni professionali e di categoria ed Associazioni tecniche a scopo culturale;
III) Aziende industriali che svolgono attivita' nel settore della produzione edilizia industrializzata
IV) Aziende industriali che agiscono in settori diversi.
c) Possono essere Soci juniores gli studenti di discipline tecniche che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'.
I Soci juniores perdono tale qualifica ad ultimazione dei corsi di studio o per superamento dei limiti di eta'.

Art. 7. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare la cessazione da Socio per morosita' o per ragioni morali. Tali decisioni del Consiglio Direttivo dovranno essere motivate e riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti e comunque non di meno della meta' dei Membri del Consiglio.
I Soci che non intendessero piu' far parte dell'Associazione, devono dare disdetta per lettera raccomandata entro il 30 novembre dell'anno precedente. In ogni caso, la cessazione da Socio a partire da un dato anno non esime dall'obbligo di essere in regola con il versamento delle quote associative fino all'anno precedente.

Art. 8. I Soci in regola con l'Associazione avranno diritto:
a) di ricevere la tessera sociale e di usufruire nella propria documentazione ufficiale del titolo di membro dell'Associazione;
b) di partecipare alle Assemblee sociali;
c) di ricevere gli atti e le pubblicazioni della Associazione pagando, ove previste, le quote stabilite;
d) di frequentare la sede sociale e consultare periodici e libri della biblioteca sociale;
e) di intervenire alle riunioni e a ogni manifestazione indetta dall'Associazione, pagando, ove previsto, le quote stabilite;
f) di presentare alle riunioni dell'Associazione lavori, studi, esperienze, etc. previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 9. I Soci contribuiranno alle spese dell'Associazione pagando le quote annuali nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art.10. Organi dell' Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) La Presidenza;
d) Il Collegio dei Sindaci.

Assemblea
Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è composta dai Soci individuali e dai Soci collettivi e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Essa sarà inoltre convocata entro il 31 ottobre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo. È facoltà del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'elezione dei membri del Consilgio Direttivo e ogni qualvolta ritenga opportuno, non convocare l'Assemblea e richiedere il voto per posta entro gli stessi termini temporali.
Sono di competenza dell'Assemblea la nomina di quindici membri del Consiglio Direttivo e la nomina dei cinque membri (inclusi i due supplenti) del Collegio dei Sindaci, nonche' le delibere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre all'Assemblea stessa.

Art. 12. L'Assemblea potrà essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo o quando almeno il 20% dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale ne facciano richiesta scritta e firmata al Presidente.
L'Assemblea viene convocata mediante avviso da spedirsi ai Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché l'ora, il giorno ed il luogo dell'Assemblea.
La seconda convocazione può essere fissata non prima di un'ora dopo la prima convocazione, nello stesso luogo della prima.
I Soci individuali e collettivi dispongono di un voto ciascuno. In Assemblea potrano votare i Soci presenti di persona o per delega. Ogni Socio presente all'Assemblea potrà inoltre essere portatore al massimo di tre deleghe.

Art. 13. Le deliberazioni sono prese con le modalita' di cui all'art. 21 del Codice Civile,con l'eccezione della modifica dello Statuto o dello scioglimento dell'Associazione che vengono proposti su iniziativa del Consiglio Direttivo e vengono votati per referendum, essendo richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e un numero minimo di voti pari alla metà dei Soci.
Per la partecipazione al referendum è ammesso il voto per posta.
Nel caso di votazione per posta, la Segreteria predisporrà apposite buste da sigillare in cui il Socio indicherà le sue preferenze. Le buste verranno aperte alla fine delle operazioni di voto e immediatamente prima dello scrutinio.

Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da 15 Consiglieri eletti, dal Presidente uscente dal Presidente onorario.
Nel caso di rinuncia di un Cosigliere eletto, subentra il Socio dello stesso gruppo, descritto nell'Articolo 15, che ha riportato maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio.
Il Presidente Onorario è un membro permanente del Consiglio Direttivo e può partecipare a tutte le sue riunioni con facoltà di voto. Il Presidente Onorario è nominato secondo i criteri previsti nell'Articolo 18.
Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e nomina il Segretario.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 15. I quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci sono così prescelti:
- tre in rappresentanza dei tecnici che non siano docenti nei ruoli di Università italiane e che non siano dipendenti o amministratori delle Aziende industriali di cui al III comma della voce c) dell'Articolo 6;
- tre in rappresentanza dei tecnici che operano stabilmente al servizio delle Aziende industriali di cui al III comma della voce c) dell'Articolo 6;
- tre in rappresentanza dei costruttori tramite i delegati dei Soci collettivi delle Aziende industriali ora citate o tramite Soci individuali che siano amministratori delle medesime Aziende;
- tre in rappresentanza dei docenti nei ruoli di Università italiane;
- tre in rappresentanza delle Aziende diverse, e cioè dei Soci collettivi di cui ai commi I, II, IV della voce c) dell'Articolo 6, tramite propri delegati.

Ogni socio potrà esprimere:
- non più di due nomi per i rappresentanti dei tecnici indipendenti;
- non più di due nomi per i rappresentanti dei tecnici dipendenti;
- non più di due nomi per i rappresentanti dei docenti universitari;
- non più di due nomi per le Aziende diverse.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. Appena eletto, prima della scelta del Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Consigliere piu' anziano per eta'.
Le riunioni del Consiglio saranno valide quando sono presenti almeno la meta' dei suoi membri. La convocazione dovra' essere fatta con almeno otto giorni di preavviso salvo casi di urgenza a giudizio del Presidente.
Il libro verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario, fara' fede delle deliberazioni del Consiglio.
Il Segretario puo' essere scelto anche fuori dal Consiglio.
Nel conteggio del numero legale le presenze vanno rapportale a tutti i Consiglieri elettivi piu' i soli Consiglieri di diritto presenti alla seduta.

Art. 17. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente scelti dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta per maggioranza semplice. II suo mandato scade assieme a quello del Consiglio che l'ha espresso.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario.
Il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione può essere conferito ad una personalità che abbia validamente contribuito, nel corso degli anni, all'attività del CTE, essendone stato socio per un periodo continuativo di almeno venti anni.
La delibera di nomina del Presidente Onorario deve essere espressa dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei Consiglieri presenti alla seduta in cui tale provvedimento sarà posto all'ordine del giorno.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione ed approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli Associati. Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, puo' nominare propri Delegati Zonali.

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- nomina, occorrendo, gli scrutatori;
- ordina e sorveglia il lavoro della Segreteria;
- nomina e revoca il Segretario e gli impiegati dell'Associazione e ne determina la retribuzione su conforme parere del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 21. Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta per maggioranza semplice. Il suo mandato scade assieme a quello del Consiglio che lo ha espresso. Egli ha il compito di curare la stesura dei bilanci di previsione e consuntivi, e di dirigere la conduzione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'Associazione.

Collegio dei Sindaci
Collegio dei Sindaci

Art. 22. Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi e da due Supplenti.
Il piu' anziano di età fra gli effettivi funge da Presidente del Collegio dei Sindaci.
Al Collegio dei Sindaci è affidato il compito del controllo della gestione dell'Associazione.
In caso di mancanza di un Sindaco effettivo, diverrà effettivo il supplente piu' anziano di età. In caso di mancanza del Presidente del Collegio dei Sindaci assumerà tale carica il piu' anziano di età fra gli effettivi. Il Collegio dei Sindaci viene rieletto ogni due esercizi. Tutti i membri sono rieleggibili.

Art. 23. Tutte le cariche sociali tranne, eventualmente, il Segretario, sono svolte a titolo gratuito.

Scioglimento
Scioglimento

Art. 24. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dai Soci per referendum, il suo eventuale patrimonio sara' devoluto, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo nel referendum stesso, ad Enti aventi oggetto analogo od affine a quello dell'Associazione stessa.

Disposizioni Generali
Disposizioni Generali

Art. 25. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Associazioni.

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    CTE

    Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia

    L’associazione ha scopi esclusivamente culturali e si dedica allo studio ed al perfezionamento della industrializzazione dell’edilizia, mediante pubblicazioni, conferenze, concorsi, convegni, viaggi di studio, corsi di perfezionamento, raccolta di documentazione tecnico-scientifica ed ogni altro mezzo idoneo.

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